La mediazione permette alle parti, affiancate dai rispettivi legali e tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale, specializzato in tecniche di comunicazione e negoziazione, non solo e necessariamente di ricercare una via intermedia rispetto alle posizioni di partenza che hanno generato il "conflitto" , come potrebbe fare pensare la denominazione, bensì sopratutto:

La mediazione costituisce la migliore alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.



Quando ci si può avvalere della mediazione. È possibile esperire liberamente un procedimento di mediazione in tutte le controversie relative a diritti per legge disponibili, a condizione ovviamente che tutte le parti coinvolte nel conflitto vi aderiscano.

A seguito del dlgs. nr.28/2010 la mediazione deve peraltro essere invece obbligatoriamente e preliminarmente tentata prima di poter andare in giudizio nei casi in cui la controversia verta in materia di:

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è disposta dal giudice in corso di causa oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie.

In tutti questi casi la normativa prevede un criterio di competenza territoriale dell'organismo di mediazione al quale rivolgersi prescelto e l'assistenza obbligatoria di un legale per ognuna delle parti in ogni fase del procedimento. il verbale di conciliazione che riporta l'eventuale accordo raggiunto,sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo al pari di una sentenza emessa da un Giudice.

Agevolazioni previste per le parti che partecipano al procedimento di mediazione Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 è ricomosciuto alle parti nel caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità versata per sostenerla, fino a € 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà.

Inoltre ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta solo per il valore eccedente.

L'assistenza legale nella mediazione. Qualsiasi avvocato è abilitato ad assistere le parti in conflitto nell'ambito di una procedura di mediazione, ma è evidente che le possibilità che questa si concluda positivamente e cioè con un accordo che definisca la controversia e quindi eviti il ricorso all'autorità giudiziaria saranno maggiori qualora ci si avvalga di avvocati che siano anche esperti nell'ambito della conciliazione, della negoziazione e più in generale nelle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, quali possono ritenersi quelli di ADR Lawyers, che hanno alle spalle anni di pratica e formazione al riguardo.



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